Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 05/03/2001 n. 57

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le va rie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione. Titolo III Disposizioni finali

Art. 25 Norme applicative

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato A (v. articolo 5, comma 2) Tabella di determinazione del valore del punto Punto percentuale Coefficiente di invalidità moltiplicatore 1 1,0 2 1,1 3 1,2 4 1,3 5 1,5 6 1,7 7 1,9 8 2,1 9 2,3

 

Pagina 7/7 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional